4. REFERENDUM COSTITUZIONALE del 20 e 21 settembre. 10 + 1 Considerazioni Finali.

Considerazioni finali sul referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, previsto dall’art. 138 Cost., sul testo di legge costituzionale – approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai 2/3 dei membri di ciascuna Camera – pubblicato in G.U. il 12.10.2019.

Il testo di legge costituzionale sul quale dovremo pronunciarci reca, in rubrica, la seguente dicitura: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari“.

  1. Questo è un Referendum costituzionale e non un referendum “confermativo” [di cui non vi è traccia in Costituzione], ai sensi dell’art. 138, 3°comma, Cost. che così prescrive: “Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti“; che sia chiaro, una buona volta per tutte: questo referendum si celebra in quanto al Senato il testo di legge costituzionale [non la Legge costituzionale] è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, che è inferiore ai 2/3. Dunque chi parla o scrive facendo credere che il testo di legge sia stato approvato dal 92% dei parlamentari, mente sapendo di mentire, oppure è a digiuno di matematica, o, peggio, del diritto costituzionale. Parimenti, non si tratta di confermare alcunché [si conferma solo qualcosa che già esiste!], bensì di approvare o respingere il testo di legge, poiché l’intervento popolare, comportando l’aggiunta del consenso di un terzo organo, Noi cittadini, assume valore di elemento formativo esplicito per la perfezione della legge costituzionale, e non già di mera condizione di efficacia (C.Mortati in “Istituzioni di Diritto Pubblico”1976).
  2. E’ necessario salvaguardare il principio della rappresentanza, diretta e principale emanazione dell’esercizio della sovranità popolare, ex art. 1 Cost. Principio fissato in Costituzione – a svantaggio della linea liberale della c.d. “efficienza” – con la formulazione degli artt. 56 e 57 originari e confermato dalle successive revisioni del 1963 e 2001, che (1963), pur eliminando i quorum di 80.000 elettori per deputato e di 250.000 elettori per senatore stabiliti dall’Assemblea Costituente, fissarono un numero di deputati (630) e di senatori (315) pur sempre superiore a quelli della III Legislatura in corso (1958/1963).
  3. Perchè è necessario salvaguardare il principio della rappresentanza? Perchè stiamo parlando di Noi cittadini, dell’esercizio della Nostra sovranità: “quando si vuole diminuire l’importanza di un organo rappresentativo s’incomincia sempre col limitare il numero dei componenti“ (Umberto Terracini, Presidente dell’Assemblea Costituente).
  4. Ridurre il numero dei parlamentari, in nome della c.d. “efficienza” è un processo reazionario, in quanto il tema: “privilegio la rappresentanza o piuttosto l’efficienza” non è affatto nuovo, venne già discusso 73 anni fa in Assemblea Costituente e vide la netta sconfitta della linea liberale che lo propugnava (all’epoca i liberali erano considerati vecchi).
  5. E poi, che significa efficienza? Ricorda un po’ la discussione per il referendum del 2016, dove allora alla rappresentanza (ancora, ma com’è che c’è sempre ‘sto assillo di comprimerla?) regressiva era contrapposta la progressiva “governabilità“, ricordate? [E’ ricordate pure che allora si diceva che la vittoria del No avrebbe condotto l’Italia al default; come adesso si dice che non saranno più varate leggi elettorali! sic! scarsità di argomenti!]. Mentre il principio della rappresentanza è autosufficiente, quello dell’efficienza, no. Efficienza, infatti, ma rispetto a cosa; se non viene indicato il fine, come faccio a misurare l’efficienza, per esempio, del Parlamento? Nessuno ci ha mai detto esplicitamente dietro la maschera dell’efficienza, oggi, o della governabilità, ieri, cosa ci fosse; ma la risposta è quella di Terracini, sopra.
  6. La vittoria del Si rappresenterebbe un’altra rivincita del pensiero (neo)liberale, rispetto all’insuccesso da loro riportato in Assemblea Costituente [diciamo che i liberali, all’epoca, erano inefficienti] come già accaduto con la nefasta revisione dell’art. 81 [quella si, ahinoi!, votata proditoriamente dai 2/3 dei membri di ciascuna Camera e pertanto non sottoposta a referendum].
  7. A tal proposito, va sempre ricordato che la riduzione del numero dei parlamentari era uno dei target indicati dalla BCE nella famosa lettera del 5 agosto 2011 inviata dalla Bce al Governo italiano, firmata dal presidente Jean Claude Trichet e da quello che sarebbe stato il suo successore, Mario Draghi. 
  8. Mentre si è già rammentatato che la riduzione del numero dei parlamentari era già presente nel “Piano di rinascita democratica”, noto anche come Programma della P2 del Grande Venerabile Licio Gelli: non certo un progetto che volesse sviluppare la sovranità popolare, ma un progetto efficiente, questo sì, considerato che gran parte delle proposte ivi contenute sono andate realizzandosi in Italia. E dunque l’efficienza è come il colesterolo, c’è quella buona e c’è quella cattiva!
  9. Da ultimo, è appena il caso di accennare alla questione della c.d. “riduzione dei costi”, che è un elemento demagogico, in quanto non indicato espressamente nella rubrica del testo di legge costituzionale, che ha la seguente dicitura: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari“; almeno l’altro Testo di legge di Revisione del 15.4.2016 e sottoposto al referendum costituzionale del 4.12.2016, indicando già in rubrica, tra l’altro: “Disposizioni per ….. la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni……” era più corretto.
  10. L’argomento demagogico della c.d. riduzione dei costi è un’arma spuntata. Il 25 ottobre 2016, dunque in piena campagna referendaria, la Camera dei Deputati discusse il disegno di legge che prevedeva il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, ma lo stesso disegno venne prontamente portato in commissione parlamentare, ovvero su un binario morto. Poiché comunque il suddetto disegno di legge non venne dichiarato inammissibile, qui interessa rilevare: A) come il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni non necessita chiaramente della REVISIONE della Carta Costituzionale, essendo la sua realizzazione possibile (volendo) con una mera legge ordinaria; B) che la “velocità” di approvazione di una legge ordinaria – ovvero dell’efficacia del Parlamento – dipende solo ed esclusivamente dalla volontà politica; l’Ufficio Studi del Senato ha calcolato, infatti, che il tempo medio di approvazione di una legge è pari a 53 giorni (anche se, volendo, ci sono svariati casi di leggi – anche più importanti – approvate in meno giorni, per esempio: la “Salva Italia” 2011 di Monti e Fornero, 16 giorni per “riformare” tra l’altro le pensioni; o, al contrario, la legge sulla corruzione del 2015, che ci ha messo 1000 volte di più, “varata” dal Parlamento dopo ben 1546 giorni).
  11. In conclusione, se ho votato NO ai precedenti referendum costituzionali del 2006 e 2016, che pure avevano ad oggetto la riduzione del numero dei parlamentari, perchè ora dovrei votare SI, se non è cambiato nulla, al di là del colore dei proponenti? Se ci penso VOTO NO (anche stavolta).

Avvocato Stefano Stefàno

Quest’articolo, come i tre che lo hanno preceduto, sono stati redatti sulla base del principio di sussidiarietà, in attuazione dell’art. 118, u.c., Cost.

© Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO dell’AUTORE

Autore: Stefano Stefàno

Mi chiamo Stefano Stefàno e sono un avvocato patrocinante in Cassazione del Foro di Roma, ove risiedo da quando sono nato nel 1957. Mi sono laureato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1982. Quattro anni prima, nel 1978, avevo sostenuto gli esami di Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico, studiando su “Istituzioni di Diritto Pubblico” di C.Mortati (1975) e “Lezioni di Diritto Costituzionale” di V.Crisafulli (1976). Ora mi rendo conto che quando ho fatto quei due esami la Carta costituzionale era bella ed ancora giovane e per questo forse che, dal basso dei miei ventanni, questa quasi coetanea mi affascinò e mi fece innamorare di Lei, un amore che ancora dura, anche ora che ha perso sì la Sua giovinezza (ma anch’io sono un po’ invecchiato), ma non certo la Sua bellezza ….. mail: studiolegalestefano@fiscolex.com pec: stefanostefano@ordineavvocatiroma.org

Lascia un commento